Capire le anteriorità
Prima di dire «la mia invenzione è nuova» bisogna chiedersi: nuova rispetto a che cosa? La risposta sono le anteriorità, cioè tutto ciò che il mondo sapeva già prima della data di deposito (o di priorità). Capirle è la parte più difficile e più utile del lavoro: ti dice che cosa puoi davvero rivendicare e che cosa no. Qui vediamo che cosa sono, come si leggono e che cosa se ne ricava, su un esempio da guardare: un telescopio.
Le regole citate sono quelle della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), delle Linee guida di esame dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e del Codice della proprietà industriale italiano (il «Codice»). Le fonti sono elencate in fondo alla guida.
Stato della tecnica
«Anteriorità» e «stato della tecnica» sono quasi sinonimi. Lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con l'uso o in qualsiasi altro modo, prima della data di deposito della domanda (art. 54(2) CBE; art. 46, comma 2, del Codice). Una singola informazione che ne fa parte si chiama anteriorità.
La definizione è larghissima (Linee guida EPO, G-IV, 1).
- Non importa dove: in Italia o all'estero.
- Non importa come né in quale lingua.
- Non c'è un limite di età: un documento molto vecchio conta quanto uno di ieri.
La data decisiva è quella di deposito della tua domanda. Se rivendichi una priorità, per la novità conta la data di priorità (art. 89 CBE).
Che cos'è un documento di anteriorità
Quasi tutto può esserlo, purché fosse accessibile al pubblico.
| Che cosa | Esempi |
|---|---|
| Brevetti e domande di brevetto pubblicate | Un brevetto di un altro Paese, una domanda pubblicata dopo 18 mesi dal deposito (art. 93 CBE) |
| Articoli e libri | Una rivista scientifica, una tesi, un manuale, un catalogo |
| Prodotti | Un telescopio in vendita, un prototipo mostrato in pubblico |
| Descrizioni orali e usi | Una conferenza, una dimostrazione, un uso pubblico |
Il criterio è l'accessibilità. Un documento è accessibile se, alla data rilevante, le persone potevano conoscerne il contenuto e nessun obbligo di riservatezza ne limitava l'uso o la diffusione (Linee guida EPO, G-IV, 1). Un documento segreto, come il quaderno di un'azienda che nessuno ha visto, non conta. Per l'EPO conta anche il prodotto messo in vendita, anche se nessuno è in grado di analizzarlo e riprodurlo (Linee guida EPO, G-IV, 2).
La descrizione deve «insegnare». Una descrizione fa parte dello stato della tecnica solo se dà informazioni sufficienti perché una persona esperta del ramo, con le conoscenze comuni dell'epoca, possa mettere in pratica ciò che vi è insegnato (Linee guida EPO, G-IV, 2).
Le domande ancora segrete. Le domande di brevetto depositate prima della tua ma pubblicate dopo fanno parte dello stato della tecnica, ma solo per giudicare la novità e non l'attività inventiva (art. 54(3) e art. 56 CBE; Linee guida EPO, G-IV, 5.1; per l'Italia, art. 46, comma 3, e art. 48 del Codice). Non puoi vederle mentre cerchi, perché una domanda diventa pubblica dopo 18 mesi dal deposito o dalla priorità (art. 93 CBE; art. 53, comma 3, del Codice).
Come si legge un documento contro la tua invenzione
Il metodo è semplice e va seguito con pazienza. Si procede caratteristica per caratteristica.
- Scrivi la tua invenzione come elenco di caratteristiche, ognuna con il suo numero di riferimento. Sono quelle che, in una rivendicazione, vengono elencate una dopo l'altra.
- Leggi il documento per intero, non solo il riassunto e le figure. Conta tutto il contenuto, non solo gli esempi (Linee guida EPO, G-VI, 1).
- Per ogni caratteristica, cerca nel documento il punto in cui compare. Segna dove: pagina, paragrafo, figura.
- Distingui tre casi: la caratteristica c'è in modo esplicito; c'è in modo implicito, cioè un esperto la darebbe per scontata; non c'è.
- Guarda il risultato d'insieme: quali caratteristiche mancano in quel documento, e che cosa fanno di nuovo.
Che cosa si può ricavare. Un documento toglie la novità a ciò che si ricava da esso in modo diretto e senza ambiguità, comprese le caratteristiche che un esperto considererebbe implicite (Linee guida EPO, G-VI, 2). Non si può interpretare il documento come se comprendesse equivalenti ben noti ma non descritti: quella è una questione di ovvietà, non di novità (Linee guida EPO, G-VI, 2).
Un esempio nel generale. Una descrizione che nomina i rivetti toglie la novità a «mezzi di fissaggio» in generale, ma non a un fissaggio con viti (Linee guida EPO, G-VI, 4). Il particolare distrugge il generale, non il contrario.
Nell'esempio. Un documento immaginario D1 descrive un telescopio con traliccio, specchio secondario, esapode, anello superiore e attuatore, in cui l'attuatore gira attorno all'asse dello specchio secondario.
| Caratteristica dell'esempio | D1 la mostra? |
|---|---|
| traliccio (10) | Sì |
| specchio secondario (26) | Sì |
| esapode (28) | Sì |
| anello superiore (42) | Sì |
| attuatore (44) | Sì |
| attuatore (44) girevole attorno a un asse decentrato rispetto allo specchio secondario (26) | No: in D1 l'asse coincide con quello dello specchio secondario |
Una sola caratteristica manca in D1: l'asse decentrato. È la differenza da cui parte tutto il ragionamento.
Nuovo e non ovvio: due domande diverse
Sono due giudizi separati e spesso confusi.
Novità. Una sola anteriorità, da sola, mostra tutte le caratteristiche della rivendicazione? Se sì, non è nuova. Non è permesso combinare documenti diversi per giudicare la novità, né combinare parti di esempi diversi nello stesso documento, salvo che il documento stesso lo suggerisca (Linee guida EPO, G-VI, 1).
Attività inventiva. Anche se nessun documento mostra tutto, un esperto sarebbe arrivato lì in modo ovvio? Qui si possono combinare più documenti, o un documento con le conoscenze comuni del settore (Linee guida EPO, G-VII, 6).
In pratica: un telescopio con una sola differenza rispetto a D1 è «nuovo», ma può non essere inventivo, se quella differenza era ovvia.
Approccio problema e soluzione, in parole semplici
L'EPO valuta l'attività inventiva con un metodo in tre passi (Linee guida EPO, G-VII, 5).
- Il punto di partenza. Si sceglie l'anteriorità più vicina: quella che indica la strada più promettente verso l'invenzione, di solito perché ha uno scopo simile e richiede il minimo di modifiche (G-VII, 5.1).
- Il problema tecnico. Si guardano le differenze tra l'invenzione e quel documento, si individua l'effetto tecnico che ne deriva e si formula il problema che l'invenzione risolve rispetto al documento. Può essere diverso da quello che aveva in mente chi ha depositato (G-VII, 5.2).
- L'ovvietà. Ci si chiede se un esperto, davanti a quel problema, avrebbe modificato il documento per arrivare all'invenzione. Conta il «would», non il «could»: non se avrebbe potuto, ma se avrebbe avuto motivo di farlo, in attesa di un vantaggio (G-VII, 5.3).
Nell'esempio. Il punto di partenza è D1. La differenza è l'asse decentrato. L'effetto è una messa a fuoco più fine, attraverso la corsa utile dell'esapode (28). Il problema è: come regolare più finemente il fuoco senza aggiungere organi? Terza domanda: un esperto, con D1 e le sue conoscenze, avrebbe decentrato l'asse? Se un secondo documento immaginario D2 suggerisse di spostare l'asse di rotazione per ridurre l'effetto dei movimenti, la risposta potrebbe essere sì. Se nessun documento lo suggerisce, può essere no.
Chi è la persona esperta del ramo
È una figura di riferimento, non una persona reale. È un professionista medio del settore: conosce ciò che era noto di comune a quella data, ha accesso a tutto lo stato della tecnica e ha i mezzi normali per fare prove (Linee guida EPO, G-VII, 3). Se il problema spinge a cercare la soluzione in un altro campo tecnico, l'esperto è quello di quel campo.
Perché è importante: «ovvio» vuol dire ovvio per lei, non per il lettore, non per l'inventore e nemmeno per chi sa già dove si vuole arrivare. L'esaminatore non deve guardare le anteriorità con il senno di poi (Linee guida EPO, G-VII, 5.1).
Combinare più documenti
Per l'attività inventiva si può combinare il documento più vicino con altri documenti o con le conoscenze comuni del ramo (Linee guida EPO, G-VII, 6). Gli esaminatori guardano in particolare a questi punti:
- il contenuto dei documenti rende probabile che un esperto li metta insieme? Due insegnamenti incompatibili non si combinano di norma in modo ovvio;
- vengono da campi tecnici vicini, simili o lontani?
- uno rinvia chiaramente all'altro? In tal caso è normalmente ovvio combinarli (Linee guida EPO, G-VII, 6).
Serve cautela anche in senso opposto. Se la rivendicazione è una vera combinazione, in cui le caratteristiche interagiscono, non basta dire che ogni caratteristica da sola era nota. Se invece è una semplice giustapposizione, sì (Linee guida EPO, G-VII, 7).
Rapporto di ricerca e citazioni X, Y, A
Dopo il deposito, un ufficio fa una ricerca e produce un rapporto di ricerca: un elenco dei documenti che ritiene rilevanti, ciascuno con una lettera. Per le domande italiane il rapporto di ricerca è redatto dall'Ufficio europeo dei brevetti, accompagnato da un'opinione scritta su novità, attività inventiva e applicazione industriale (Ufficio italiano brevetti e marchi, UIBM, Procedimento di esame e concessione). Per le domande europee lo redige l'EPO (art. 92 CBE).
Le lettere dicono quanto un documento è pericoloso per la tua rivendicazione (Linee guida EPO, B-X, 9.2).
| Lettera | Che cosa significa, in parole semplici |
|---|---|
| X | Da solo, mostra che l'invenzione non è nuova o non è inventiva |
| Y | Combinato con uno o più documenti dello stesso tipo, mostra che l'invenzione non è inventiva |
| A | Fa parte dello stato della tecnica ma non pregiudica novità e attività inventiva |
| P | Pubblicato tra la data di priorità e la data di deposito |
| O | Si riferisce a una divulgazione non scritta, per esempio una conferenza orale, un uso pubblico o un'esposizione |
| T | Pubblicato dopo la data di deposito o di priorità: riguarda la teoria o il principio alla base dell'invenzione |
| E | Domanda di brevetto anteriore ma pubblicata dopo, che può togliere la novità |
| D | Documento già citato nella domanda |
Le lettere P e O sono sempre accompagnate da X, Y o A, per esempio «P, X» (Linee guida EPO, B-X, 9.2.3 e 9.2.4).
Come reagire. Un documento X chiede di cambiare le rivendicazioni, perché da solo colpisce l'invenzione. Un documento Y chiede di pensare a una differenza che resista alla combinazione. Un documento A è utile per capire il contesto e non va ignorato: delimita il terreno già occupato.
Perché una ricerca non dimostra mai la novità
Questo è il punto da ricordare meglio di tutti. Se una ricerca non trova nulla, non vuol dire che l'invenzione sia nuova.
- Nessuna ricerca è completa al cento per cento. Anche la ricerca europea, pur essendo approfondita e a tutto campo, non può sempre esserlo, perché i sistemi di ricerca sono inevitabilmente imperfetti. Si cerca di ridurre il rischio di tralasciare le anteriorità più rilevanti, ma è accettabile che non si trovi tutto il materiale meno rilevante (Linee guida EPO, B-III, 2.1).
- Parte dello stato della tecnica non si può cercare: le domande depositate ma non ancora pubblicate restano segrete per 18 mesi (art. 93 CBE).
- Una cosa può essere stata resa pubblica in modi che non lasciano tracce in una banca dati, come una conferenza, un uso o un prodotto (art. 54(2) CBE).
- Il giudizio finale non spetta a chi cerca, ma all'ufficio che esamina: le lettere del rapporto sono opinioni che l'esame può rivedere (Linee guida EPO, B-III, 1.1).
La conseguenza è semplice. Un rapporto senza citazioni X o Y è una buona notizia, non una garanzia. Allo stesso modo, una ricerca fatta da te prima di depositare, per quanto accurata, non prova niente. L'UIBM la consiglia vivamente, proprio perché può evitare di investire in una domanda che non potrà essere accolta (UIBM, Cosa sapere prima del deposito), ma non dice che basti.
Usare le anteriorità per affinare le rivendicazioni
Una buona anteriorità non è solo un ostacolo: è una mappa. Serve a tre cose.
- Decidere che cosa va nel preambolo. Nella forma in due parti, il preambolo contiene le caratteristiche necessarie a definire l'oggetto che insieme fanno già parte dello stato della tecnica (regola 43(1)(a) CBE). L'anteriorità più vicina dice che cosa mettere lì.
- Trovare la differenza. La tabella caratteristica per caratteristica mostra che cosa manca nell'anteriorità. Quella differenza va nella parte caratterizzante e va spiegata nella descrizione con il suo effetto tecnico.
- Costruire le rivendicazioni dipendenti. Le caratteristiche che l'anteriorità non mostra, e che hai descritto, sono posizioni di ripiego: se la rivendicazione 1 cade, la 2 o la 3 offrono un terreno più stretto (Linee guida EPO, F-IV, 3.4).
Attenzione ai vincoli. Si può modificare una domanda, ma non estendere ciò che contiene: una modifica non può aggiungere un contenuto che va oltre la domanda come depositata (art. 123(2) CBE). Per questo ogni caratteristica su cui potresti volerti ripiegare va descritta fin dall'inizio, nella descrizione, con il suo effetto.
Il problema tecnico va rivisto. Il problema che hai scritto può non essere quello che l'ufficio riconosce, perché le anteriorità trovate possono mettere l'invenzione in una prospettiva diversa (Linee guida EPO, G-VII, 5.2). Meglio saperlo prima.
Telescopio dell'esempio: ricapitolando
- D1, immaginario, mostra tutto tranne l'asse decentrato dell'attuatore (44).
- La rivendicazione 1 è quindi nuova rispetto a D1, perché una caratteristica manca (art. 54 CBE).
- Resta da vedere se la differenza è ovvia. Dipende da D2 e dalle conoscenze dell'esperto.
- Le rivendicazioni dipendenti sulla distanza tra gli assi e sui bulloni brunati (50) sono posizioni di ripiego.
- Nessuna ricerca potrà dire che il telescopio sia certamente nuovo.
Prima di scrivere il tuo
Questa pagina è un'informazione generale, non una consulenza legale: nessuna lettura delle anteriorità garantisce che un brevetto venga concesso o sia valido. Una domanda vera va riletta da un mandatario o consulente in brevetti. Nell'app questo corrisponde al passo Anteriorità.
Fonti
- Art. 54 CBE, Novelty: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a54.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 56 CBE, Inventive step: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a56.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 89 CBE, Effect of priority right: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a89.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 92 CBE, Drawing up of the European search report: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a92.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 93 CBE, Publication of the European patent application: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a93.html (letto il 2026-10-05)
- Regola 43 CBE: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r43.html (letto il 2026-10-05)
- B-III, 1.1 Opinions in relation to the search report: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_1_1.html (letto il 2026-10-05)
- B-III, 2.1 Completeness of the search: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_2_1.html (letto il 2026-10-05)
- B-X, 9.2 e 9.2.1: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2.html (letto il 2026-10-05)
- B-X, 9.2.3 e 9.2.4: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_3.html (letto il 2026-10-05)
- F-IV, 3.4 Independent and dependent claims: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_3_4.html (letto il 2026-10-05)
- G-IV, 1: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-IV, 2 Enabling disclosure: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_2.html (letto il 2026-10-05)
- G-IV, 5.1 Art. 54(3): https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_5_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-VI, 1, 2, 4 Novelty: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vi_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-VII, 3 e 4: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_3.html (letto il 2026-10-05)
- G-VII, 5, 5.1, 5.2, 5.3: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_5.html (letto il 2026-10-05)
- G-VII, 6 e 7: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_6.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 46 (Novità): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art46 (letto il 2026-10-05)
- Art. 48 (Attività inventiva), art. 49 (Industrialità): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art48 (letto il 2026-10-05)
- Art. 51 (Sufficiente descrizione), art. 53 (Effetti della brevettazione): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art51 (letto il 2026-10-05)
- UIBM, Cosa sapere prima del deposito: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/deposito-di-una-domanda-di-brevetto/cosa-sapere-prima-del-deposito (letto il 2026-10-05)
- UIBM, Procedimento di esame e concessione: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/deposito-di-una-domanda-di-brevetto/procedimento-di-esame-e-concessione (letto il 2026-10-05)