Che cosa si può brevettare
Non tutto ciò che è nuovo, utile o ingegnoso si può brevettare. Il diritto europeo e quello italiano chiedono tre cose precise e ne escludono alcune altre. In questa pagina le vediamo una per una, con parole semplici, e le proviamo su un esempio che si può guardare: un telescopio.
Le regole citate sono quelle della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e del Codice della proprietà industriale italiano (il «Codice»). Le fonti sono elencate in fondo alla guida.
Che cos'è un'invenzione
Per il diritto dei brevetti un'invenzione è una soluzione tecnica a un problema tecnico. Non basta un'idea, un desiderio o un bel risultato: serve un modo concreto, fatto di mezzi tecnici, per ottenerlo.
La CBE non dà una definizione. Dice però che i brevetti europei si concedono per qualsiasi invenzione, in ogni campo della tecnica, purché sia nuova, implichi un'attività inventiva e sia atta ad avere un'applicazione industriale (art. 52(1) CBE). Il Codice italiano dice lo stesso (art. 45, comma 1). Le Linee guida dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) spiegano che un'invenzione deve avere carattere tecnico (Linee guida EPO, G-II, 1).
Un esempio fuori dall'esempio. Scoprire che un certo materiale resiste agli urti non si può brevettare. Una traversina ferroviaria fatta con quel materiale, sì (Linee guida EPO, G-II, 3.1). Il passo decisivo è usare la scoperta per costruire qualcosa.
Tre requisiti in breve
Un'invenzione, per essere brevettata, deve avere tre qualità, tutte insieme.
| Requisito | Domanda a cui risponde | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Novità | Esisteva già, in qualche modo, prima della data di deposito? | art. 54 CBE; art. 46 del Codice |
| Attività inventiva | Per una persona esperta del ramo, la soluzione era ovvia? | art. 56 CBE; art. 48 del Codice |
| Applicazione industriale | Si può fabbricare o usare in una qualche industria? | art. 57 CBE; art. 49 del Codice |
Sono requisiti separati. Un'invenzione può essere nuova ma ovvia, oppure non ovvia ma già nota a qualcuno: in entrambi i casi non si brevetta. Prima di tutto questo c'è un controllo preliminare: che cosa si sta rivendicando deve essere davvero un'invenzione e non una delle cose escluse, che vediamo più sotto (Linee guida EPO, G-II, 2).
Novità
Un'invenzione è nuova se non fa parte dello «stato della tecnica» (art. 54(1) CBE). Lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, con una descrizione scritta o orale, con l'uso o in qualsiasi altro modo, prima della data di deposito della domanda (art. 54(2) CBE). Il Codice dice che vale per ciò che è accessibile in Italia o all'estero (art. 46, comma 2).
Tre dettagli aiutano a capire quanto sia ampia questa definizione (Linee guida EPO, G-IV, 1).
- Non conta dove: un articolo letto in un altro continente fa parte dello stato della tecnica.
- Non conta in che lingua né come: un libro, un video, un prodotto in vendita.
- Non conta quanto è vecchio: un documento di un secolo fa può togliere la novità.
La novità si perde anche da soli. Se l'inventore stesso rende pubblica l'idea prima di depositare, quella divulgazione fa parte dello stato della tecnica contro la sua stessa domanda. Ne parliamo nella sezione sulla divulgazione prima del deposito.
Che cosa vuol dire «pubblico». Un documento è reso accessibile al pubblico se, alla data rilevante, le persone potevano conoscerne il contenuto e non c'era un obbligo di riservatezza che ne limitasse l'uso o la diffusione (Linee guida EPO, G-IV, 1). Un prodotto messo in vendita fa parte dello stato della tecnica, anche se nessuno è in grado di analizzarlo e riprodurlo (Linee guida EPO, G-IV, 2).
Nell'esempio. Il nostro telescopio ha un attuatore (44) che gira attorno a un asse decentrato rispetto allo specchio secondario (26). Se prima del deposito esiste un telescopio, un catalogo o un articolo che mostra proprio questo, l'invenzione non è nuova. Se mostra solo l'attuatore che gira attorno all'asse dello specchio secondario, la novità può restare.
Attività inventiva
Un'invenzione implica un'attività inventiva se, tenuto conto dello stato della tecnica, non è ovvia per una persona esperta del ramo (art. 56 CBE; art. 48 del Codice). La «persona esperta del ramo» è un professionista medio del settore: conosce ciò che è noto, ha i mezzi normali per fare prove ed esperimenti, ma non è un genio (Linee guida EPO, G-VII, 3).
Ovvio vuol dire «ciò che non va oltre il normale progresso della tecnica, ma segue in modo piano e logico da ciò che è già noto» (Linee guida EPO, G-VII, 4). Se un esperto, davanti allo stesso problema, sarebbe arrivato alla soluzione senza uno sforzo particolare, non c'è attività inventiva.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) fa alcuni esempi di soluzioni ritenute troppo ovvie dai giudici: cambiare un'unità di misura, rendere portatile un prodotto, sostituire un materiale, sostituire una parte con un'altra che funziona allo stesso modo (UIBM, Requisiti di brevettabilità). Questo non vuol dire che un materiale diverso tolga valore all'idea: si guarda la soluzione nel suo insieme, e conta il come, cioè il modo in cui le parti lavorano insieme, non il materiale preso da solo.
Come si valuta. L'EPO usa un metodo in tre passi, l'approccio problema e soluzione: si sceglie il documento più vicino, si formula il problema tecnico che l'invenzione risolve rispetto a quel documento, e ci si chiede se un esperto, per risolverlo, avrebbe modificato il documento nel modo dell'invenzione (Linee guida EPO, G-VII, 5). Lo spieghiamo con calma nella pagina «Capire le anteriorità».
Nell'esempio. Un esperto sa che l'attuatore serve a regolare il fuoco. Se nessun documento suggerisce di decentrare l'asse di rotazione per rendere più fine la messa a fuoco, quel passo può non essere ovvio. Se qualcuno lo suggeriva già, anche in un altro settore dell'ottica, il giudizio cambia.
Applicazione industriale
Un'invenzione è atta ad avere un'applicazione industriale se può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 57 CBE; art. 49 del Codice). «Industria» si intende in senso largo: qualsiasi attività fisica di carattere tecnico, diversa dalle arti estetiche (Linee guida EPO, G-III, 1).
Questo requisito esclude poco. L'esempio classico è la macchina che dovrebbe funzionare contro le leggi della fisica, come il moto perpetuo (Linee guida EPO, G-III, 1; UIBM, Requisiti di brevettabilità).
Nell'esempio. Un telescopio si può fabbricare e usare: il requisito è soddisfatto senza discussione.
Che cosa non è considerato un'invenzione
La CBE elenca alcune cose che «non sono considerate invenzioni» (art. 52(2) CBE). Sono tutte astratte o non tecniche (Linee guida EPO, G-II, 1).
| Voce dell'elenco | In parole semplici |
|---|---|
| Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici | Trovare una legge o una proprietà della natura, o una formula, non è inventare. Si può brevettare un uso pratico, non la scoperta (G-II, 3.1, 3.2, 3.3). |
| Creazioni estetiche | L'aspetto che piace o non piace non è tecnico. Il disegno del battistrada di uno pneumatico, però, può essere tecnico se migliora lo scarico dell'acqua (G-II, 3.4). |
| Piani, regole e metodi per attività mentali, per giocare o per fare affari | Le regole di un gioco, un metodo per organizzare un'azienda, un sistema di fatturazione, in sé, non sono invenzioni (G-II, 3.5). |
| Programmi per computer | Il programma «in quanto tale» è escluso. Vedi la sezione sul software (G-II, 3.6). |
| Presentazioni di informazioni | Che cosa si mostra a una persona e come lo si mostra, in sé, non è tecnico (G-II, 3.7). |
Le parole «in quanto tale». L'esclusione vale solo nella misura in cui la domanda riguarda quelle cose «in quanto tali» (art. 52(3) CBE; art. 45, comma 3, del Codice). Se la rivendicazione usa mezzi tecnici, l'esclusione non scatta. Un metodo di affari eseguito con un computer, per esempio, supera questo primo controllo (Linee guida EPO, G-II, 3.5.3). Resta però il problema dell'attività inventiva: le caratteristiche non tecniche non possono sostenerla da sole (Linee guida EPO, G-II, 2).
In Italia. L'elenco del Codice è simile ma scritto con parole sue: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e programmi di elaboratore; presentazioni di informazioni (art. 45, comma 2). Non nomina le creazioni estetiche.
Eccezioni per ragioni di principio
Oltre all'elenco precedente, la CBE vieta di concedere brevetti per alcune cose per ragioni diverse (art. 53 CBE).
- Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Il solo fatto che lo sfruttamento sia vietato da una legge non basta, da solo, a farle escludere (art. 53(a) CBE).
- Le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per ottenere piante o animali. Fanno eccezione i procedimenti microbiologici e i loro prodotti (art. 53(b) CBE; art. 45, comma 4, lettera b), del Codice).
- I metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi praticati su di esso (art. 53(c) CBE; art. 45, comma 4, lettera a), del Codice).
Che cosa resta brevettabile in medicina. L'esclusione dei metodi non riguarda i prodotti, in particolare le sostanze e le composizioni usate in quei metodi (art. 53(c) CBE). Anche strumenti e apparecchi chirurgici, terapeutici o diagnostici si possono brevettare (Linee guida EPO, G-II, 4.2). E un metodo di diagnosi non è escluso se una sua fase tecnica si svolge fuori dal corpo, per esempio in vitro su un campione già prelevato: l'esclusione vale solo quando tutte le fasi tecniche si svolgono sul corpo (decisione G 1/04 della Commissione allargata di ricorso dell'EPO).
Queste eccezioni sono un terreno tecnico, pieno di casi particolari. Se la tua idea ci si avvicina, la prima cosa da fare è parlarne con un mandatario.
Software e invenzioni attuate per mezzo di computer
Molti pensano che «il software non si possa brevettare». La realtà è più sfumata.
La regola. I programmi per computer «in quanto tali» sono esclusi (art. 52(2)(c) e 52(3) CBE). Un programma, però, non è escluso se ha carattere tecnico. Per averlo deve produrre un «ulteriore effetto tecnico» quando gira su un computer: un effetto che va oltre le normali interazioni fisiche tra programma e macchina, come la corrente che circola nei circuiti (Linee guida EPO, G-II, 3.6).
Esempi di effetto tecnico ulteriore. Controllare un sistema di frenata antibloccaggio, determinare le emissioni di un apparecchio a raggi X, comprimere un video, ripristinare un'immagine digitale distorta, cifrare comunicazioni elettroniche (Linee guida EPO, G-II, 3.6.1). L'UIBM aggiunge elaborazione di immagini, soppressione del rumore, codifica e decodifica, e ricorda che si parla di «invenzioni implementate tramite computer», non di brevetti di software (UIBM, Brevetti e software).
Metodo, supporto o dispositivo. Una rivendicazione a un metodo eseguito da un computer, a un supporto leggibile o a un dispositivo non può essere respinta come «programma in quanto tale», perché usa mezzi tecnici (Linee guida EPO, G-II, 3.6).
Due ostacoli, non uno. Il primo è l'ammissibilità: la rivendicazione, nel suo insieme, non deve essere una cosa esclusa. Il secondo è l'attività inventiva, dove contano solo le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico (Linee guida EPO, G-II, 2). Un software che esegue più in fretta o meglio uno scopo non tecnico, per esempio una pratica commerciale, di regola non basta a superare questo secondo ostacolo (Linee guida EPO, G-II, 3.6).
Dati e schermate. Mostrare un'informazione a una persona non è tecnico in sé. Può diventarlo se aiuta in modo credibile a svolgere un compito tecnico, e non dipende dai gusti dell'utente (Linee guida EPO, G-II, 3.7).
Il diritto d'autore. Il codice di un programma è comunque protetto dal diritto d'autore, se originale. È una protezione diversa: non copre l'idea tecnica, ma la sua espressione (UIBM, Brevetti e software).
Nell'esempio. Il telescopio dell'esempio non ha software: l'attuatore (44) si comanda con una vite. Se un modulo software regolasse il fuoco misurando la nitidezza dell'immagine, la domanda dovrebbe spiegare l'effetto tecnico di quel modulo e descriverlo con mezzi tecnici.
Divulgazione prima del deposito
È il tranello più comune. In Europa non c'è un «periodo di grazia» generale. Se l'invenzione diventa pubblica prima della data di deposito, per qualunque ragione e anche per mano dell'inventore, non è più nuova (art. 54(2) CBE). Un articolo, una conferenza, una pagina web, una fiera, un post sui social, un prototipo mostrato a clienti senza vincoli: tutto vale. L'UIBM lo scrive espressamente: pubblicare su una rivista scientifica, presentare a una conferenza, usare in commercio o esporre in un catalogo sono atti che possono annullare la novità (UIBM, Requisiti di brevettabilità).
Le sole due eccezioni europee. La CBE non prende in considerazione una divulgazione avvenuta nei sei mesi che precedono il deposito se è dovuta a un abuso evidente ai danni del richiedente, oppure se l'invenzione è stata esposta a una fiera internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta, a condizioni precise (art. 55 CBE; Linee guida EPO, G-V, 1 e 2). Sono eccezioni strette: non coprono una presentazione che hai deciso tu di fare.
In Italia. Il Codice prevede casi analoghi: l'abuso evidente nei sei mesi precedenti il deposito e le esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute (art. 47, commi 1 e 2).
La regola pratica. Tieni riservata l'idea finché non hai depositato. Se devi parlarne con qualcuno, fai firmare prima un accordo di riservatezza: l'UIBM stesso lo consiglia (UIBM, Requisiti di brevettabilità). Un documento è pubblico solo se non c'è un obbligo di riservatezza (Linee guida EPO, G-IV, 1).
E dopo il primo deposito. Dopo aver depositato la prima domanda hai dodici mesi per depositare, se vuoi, la stessa domanda in altri Paesi e rivendicare la data della prima: è il diritto di priorità (art. 87(1) CBE). In quel caso la data di priorità vale come data di deposito per valutare la novità (art. 89 CBE). Il periodo comincia con il primo deposito: non salva ciò che è stato divulgato prima.
Nell'esempio. Se avessi mostrato il nostro telescopio con l'attuatore decentrato a una fiera di settore prima di depositare, quella fiera sarebbe una divulgazione che toglie la novità, salvo le eccezioni strette di cui sopra.
Un esempio da balcone. Hai costruito un prototipo e lo usi sul balcone di casa, dove passano i vicini? Se chiunque può vederlo e capire come è fatto, e nessuno è tenuto alla riservatezza, può contare come uso pubblico. Mostrarlo a una fiera, metterlo in vendita o pubblicarlo online prima del deposito toglie la novità (art. 54(2) CBE). Finché non hai depositato, usalo e fallo vedere solo a chi si è impegnato a tenerlo riservato.
Brevetto, segreto o modello
Il brevetto non è l'unico modo di proteggere un'idea. In breve, i quattro strumenti principali.
| Strumento | Che cosa protegge | Come funziona | Durata |
|---|---|---|---|
| Brevetto per invenzione | Una soluzione tecnica nuova e non ovvia | Si deposita una domanda, che dopo 18 mesi diventa pubblica. Il diritto nasce con la concessione (art. 64 e 97 CBE; art. 53, comma 1, del Codice); dalla pubblicazione la domanda dà già una protezione provvisoria (art. 67 CBE; art. 53, comma 2, del Codice) | 20 anni dal deposito (art. 63(1) CBE; UIBM) |
| Segreto commerciale | Informazioni riservate con valore economico, protette con misure ragionevoli | Non si deposita nulla. Si protegge solo contro chi le usa in modo abusivo, non contro chi le scopre da solo (artt. 98 e 99 del Codice) | Finché resta segreto |
| Modello di utilità | Nuove conformazioni, disposizioni o combinazioni di parti di macchine, strumenti, oggetti d'uso (art. 82 del Codice) | Senza ricerca di anteriorità (UIBM) | 10 anni dal deposito (UIBM) |
| Disegno e modello registrato | L'aspetto, cioè linee, contorni, colori, forma di un prodotto (art. 31 del Codice) | Il disegno deve essere nuovo e avere carattere individuale. Una divulgazione fatta dall'autore nei dodici mesi prima del deposito non conta contro di lui (art. 34, comma 3, del Codice) | Fino a 25 anni dal deposito: la registrazione dura 5 anni e si rinnova di 5 anni in 5 anni (art. 37 del Codice) |
Brevetto contro segreto. Con il brevetto spieghi al mondo come funziona l'invenzione, e in cambio ottieni un diritto esclusivo. Con il segreto non pubblichi nulla, ma chi capisce da solo la stessa soluzione è libero di usarla. E se vendi un prodotto, chiunque può comprarlo: per le Linee guida un prodotto messo in commercio fa parte dello stato della tecnica (G-IV, 2). Quando un'idea si capisce guardando il prodotto, il segreto è una difesa debole.
Modello di utilità. Protegge i miglioramenti della forma o della disposizione delle parti di un oggetto, di una macchina o di uno strumento che li rendono più efficaci o più comodi da usare. Non protegge i procedimenti (UIBM, Brevetto per modello di utilità).
Disegno e modello. Protegge come appare una cosa, non come funziona. L'aspetto del telescopio può essere un disegno, il suo attuatore di fuoco un brevetto.
Nell'esempio. L'attuatore di fuoco con asse decentrato è una disposizione di parti: potrebbe interessare il brevetto per invenzione o il modello di utilità. La forma dell'anello superiore (42) potrebbe essere un disegno. Quale strada scegliere è una decisione da prendere con un mandatario.
Che cosa prepara Zenit. Zenit prepara la bozza di un brevetto per invenzione. Non prepara domande di modello di utilità né di disegno e modello registrato: se pensi che una di queste strade faccia per te, parlane con un mandatario.
Telescopio dell'esempio alla prova
Mettiamo insieme i pezzi, in forma di lista di controllo.
- È un'invenzione? Sì: una soluzione tecnica, con mezzi meccanici, a un problema tecnico (messa a fuoco più fine).
- Rientra in un'esclusione? Non è una scoperta, una formula, un metodo di affari, un programma o una presentazione di informazioni. Non riguarda corpo umano, piante o animali.
- È applicabile industrialmente? Sì: si fabbrica e si usa.
- È nuova? Dipende da che cosa esiste prima della data di deposito. Nessuno ha ancora cercato: lo si scopre cercando, e comunque mai con certezza (vedi «Capire le anteriorità»).
- Implica un'attività inventiva? Dipende dal punto precedente e da che cosa avrebbe fatto un esperto.
- Qualcuno ne ha parlato in pubblico? Se sì, il problema c'è già.
Il risultato di questa lista è una prima impressione, non un giudizio.
Prima di scrivere il tuo
Questa pagina è un'informazione generale, non una consulenza legale: nessuna regola citata qui garantisce che un brevetto venga concesso o sia valido. Una domanda vera va riletta da un mandatario o consulente in brevetti. Nell'app i temi di questa pagina corrispondono ai passi Domande, Comprensione e Anteriorità.
Fonti
- Art. 53 CBE, Exceptions to patentability: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a53.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 54 CBE, Novelty: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a54.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 55 CBE, Non-prejudicial disclosures: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a55.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 56 CBE, Inventive step: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a56.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 57 CBE, Industrial application: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a57.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 89 CBE, Effect of priority right: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a89.html (letto il 2026-10-05)
- Art. 93 CBE, Publication of the European patent application: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a93.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 1 e 2: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 3.1 Discoveries: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 3.2, 3.3, 3.4: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_2.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 3.5.3 Business: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_5_3.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 3.6 e 3.6.1 Programs for computers: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_6.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 3.7 Presentations of information: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_7.html (letto il 2026-10-05)
- G-II, 4.2 Surgery, therapy and diagnostic methods: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_4_2.html (letto il 2026-10-05)
- G-III, 1 Industrial application: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iii_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-IV, 1: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-IV, 2 Enabling disclosure: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_2.html (letto il 2026-10-05)
- G-V, 1 e 2 Non-prejudicial disclosures: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_v_1.html (letto il 2026-10-05)
- G-VII, 3 e 4: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_3.html (letto il 2026-10-05)
- G-VII, 5, 5.1, 5.2, 5.3: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_5.html (letto il 2026-10-05)
- D.Lgs. 30/2005, art. 45 (Oggetto del brevetto), Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art45 (letto il 2026-10-05)
- Art. 46 (Novità): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art46 (letto il 2026-10-05)
- Art. 48 (Attività inventiva), art. 49 (Industrialità): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art48 (letto il 2026-10-05)
- Art. 51 (Sufficiente descrizione), art. 53 (Effetti della brevettazione): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art51 (letto il 2026-10-05)
- Art. 82 (Modello di utilità, oggetto): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art82 (letto il 2026-10-05)
- Art. 31 (Oggetto della registrazione), art. 32, 33, 34 (disegni e modelli): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art31 (letto il 2026-10-05)
- Art. 98, art. 99 (Segreti commerciali): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art98 (letto il 2026-10-05)
- UIBM, Requisiti di brevettabilità: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/requisiti-di-brevettabilita (letto il 2026-10-05)
- UIBM, Brevetti e Software: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/brevetti-e-software (letto il 2026-10-05)
- UIBM, Brevetto per modello di utilità: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-modello-di-utilita (letto il 2026-10-05)