Scrivere le rivendicazioni

Le rivendicazioni sono la parte del brevetto che conta di più. Tutto il resto le prepara e le spiega. Per tutto il capitolo useremo il telescopio dell'esempio didattico della pagina «Anatomia di un brevetto»: un'invenzione immaginaria, con un attuatore (44) che gira attorno a un asse decentrato rispetto allo specchio secondario (26).

Che cosa protegge una rivendicazione

Una rivendicazione disegna un confine. Dentro il confine c'è ciò che nessun altro può fare senza il permesso del titolare. Fuori c'è libertà per tutti.

La Convenzione sul brevetto europeo (CBE) dice che l'estensione della protezione è determinata dalle rivendicazioni, e che descrizione e disegni servono a interpretarle (art. 69, paragrafo 1). Il Codice della proprietà industriale italiano (il «Codice») ha la stessa impostazione (art. 52, comma 2). Per questo conta ogni parola: una rivendicazione scritta male può lasciare fuori proprio ciò che volevi proteggere.

Nel nostro esempio, la rivendicazione 1 non protegge «un telescopio con una bella messa a fuoco». Protegge un telescopio con un traliccio (10), uno specchio secondario (26), un esapode (28), un anello superiore (42) e un attuatore (44) che gira attorno a un asse decentrato. Ciò che sta fuori da questa descrizione precisa non è coperto da quella rivendicazione.

Rivendicazioni indipendenti e dipendenti

La rivendicazione indipendente indica le caratteristiche essenziali dell'invenzione e sta in piedi da sola. Può essere seguita da rivendicazioni su forme particolari di realizzazione (regola 43(3) CBE).

La rivendicazione dipendente richiama un'altra rivendicazione, di solito all'inizio, e poi aggiunge caratteristiche (regola 43(4)). Contiene tutte le caratteristiche di quella che richiama. Per questo è sempre più stretta.

Nell'esempio:

  • la rivendicazione 1 è indipendente;
  • la 2 aggiunge che la distanza tra i due assi è tra il 10% e il 30% del raggio esterno dell'esapode (28);
  • la 3 aggiunge che l'anello superiore (42) è fissato al traliccio (10) da almeno due bulloni brunati (50).

A che cosa servono le dipendenti? Sono una scala di ripiego. Se un giorno la rivendicazione 1 risultasse troppo ampia rispetto a ciò che già esiste, la 2 o la 3 offrono un terreno più stretto su cui restare. Le Linee guida dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) chiedono che il numero di rivendicazioni sia ragionevole e che non si ripeta inutilmente ciò che è già rivendicato (F-IV, 5).

Categorie: prodotto, procedimento, uso, apparato

La CBE parla di quattro categorie: prodotto, procedimento, apparato e uso (regola 43(2)). Le Linee guida le riducono a due tipi di rivendicazione: quelle a un oggetto fisico (prodotto, apparato) e quelle a un'attività (procedimento, uso) (F-IV, 3.1).

Con il telescopio:

  • una rivendicazione di apparato: «Telescopio comprendente…», quella che abbiamo già letto;
  • una di procedimento: «Procedimento per mettere a fuoco un telescopio, comprendente la rotazione dell'attuatore (44) attorno a un asse decentrato…».

Questa seconda non è nell'insieme di rivendicazioni dell'esempio: è solo un'illustrazione. La scelta della categoria cambia che cosa si può impedire a terzi. Chi vende telescopi con l'attuatore decentrato è coperto dall'apparato. Chi mette a fuoco telescopi in un osservatorio è coperto dal procedimento. Un'altra indipendente nella stessa categoria è ammessa solo in casi precisi, per esempio più prodotti collegati tra loro o soluzioni alternative a uno stesso problema (regola 43(2)).

Forma in due parti

La regola 43(1) CBE dice che, dove opportuno, la rivendicazione ha due parti:

  1. un preambolo con la designazione dell'oggetto e le caratteristiche necessarie che, insieme, fanno già parte dello stato della tecnica;
  2. una parte caratterizzante, che inizia con «caratterizzato dal fatto che», con le caratteristiche per cui si chiede protezione insieme a quelle del preambolo.

Nella rivendicazione 1, il preambolo elenca traliccio (10), specchio secondario (26), esapode (28), anello superiore (42) e attuatore (44): tutto ciò che un telescopio con messa a fuoco ha già. La parte caratterizzante contiene l'unica novità dell'esempio: l'asse di rotazione decentrato.

La forma si usa «dove opportuno». Le Linee guida dicono che può essere artificiale, per esempio quando l'invenzione è nella combinazione di elementi noti di pari rilievo, o quando un sistema complesso cambia in più punti (F-IV, 2.3). Nel preambolo basta citare le caratteristiche note che servono: se l'invenzione riguarda solo l'attuatore, non c'è bisogno di elencare anche il cannocchiale di guida (70) (F-IV, 2.2). Il regolamento italiano di attuazione (D.M. 33/2010, art. 21) non prescrive questa forma.

Chiarezza, concisione e supporto

L'articolo 84 CBE chiede tre cose: le rivendicazioni devono essere chiare, concise e sostenute dalla descrizione. Il regolamento italiano di attuazione dice lo stesso (D.M. 33/2010, art. 21, comma 4).

  • Chiarezza. Chi legge deve capire che cosa è coperto senza sforzo eccessivo, e la rivendicazione non lascia dubbi sulla sua categoria (F-IV, 4.1).
  • Concisione. Niente ripetizioni: ciò che si ripete si scrive come dipendente (F-IV, 5).
  • Supporto. Ogni rivendicazione deve avere una base nella descrizione, e la sua portata non può superare ciò che descrizione e disegni giustificano (F-IV, 6.1).

Nell'esempio, il «10%-30%» della rivendicazione 2 è sostenuto perché lo stesso intervallo compare nei modi di attuazione.

Unità di invenzione

Una domanda riguarda un'invenzione sola, o un gruppo di invenzioni collegate in un unico concetto inventivo generale (art. 82 CBE). Il legame è tecnico: le invenzioni devono condividere una o più caratteristiche tecniche speciali, cioè quelle che definiscono il contributo rispetto allo stato della tecnica (regola 44(1)).

Se aggiungessimo alla domanda del telescopio una rivendicazione indipendente su una catena portacavi in gomma (86), questa non condividerebbe con l'attuatore decentrato nessuna caratteristica speciale. Sarebbe un'altra invenzione, da portare in una domanda divisionale.

Numeri di riferimento tra parentesi

Se la domanda ha disegni, le caratteristiche della rivendicazione si fanno seguire dal numero del disegno, tra parentesi, quando questo rende la rivendicazione più comprensibile. I numeri non limitano la rivendicazione (regola 43(7) CBE). Lo stesso dice l'art. 21, comma 4, lettera c) del D.M. 33/2010.

Due cautele, dalle Linee guida (F-IV, 4.18):

  • nella forma in due parti i numeri vanno sia nel preambolo sia nella parte caratterizzante;
  • non si aggiunge testo dentro la parentesi: «attuatore (44, decentrato)» crea dubbi su che cosa limiti.

Errori frequenti

Il risultato da ottenere. «Telescopio con messa a fuoco molto precisa» descrive un obiettivo, non un oggetto. In genere queste rivendicazioni non sono ammesse, soprattutto se coincidono con il problema da risolvere (F-IV, 4.10). Va scritto come si ottiene: l'asse decentrato.

I termini relativi. «Un attuatore leggermente decentrato»: leggermente rispetto a che cosa? Termini come «sottile», «ampio», «forte» sono potenzialmente poco chiari, perché il significato cambia con il contesto (F-IV, 4.6). Meglio un intervallo, come nella rivendicazione 2.

Elementi senza antecedente. Se la rivendicazione dice «la corsa utile» senza aver mai introdotto una corsa utile, il lettore non sa a che cosa si riferisca. Introduci ogni elemento con «un» o «una», poi richiamalo con «il» o «la». È una buona pratica di redazione, che serve alla chiarezza richiesta dall'art. 84.

Rivendicazioni più larghe di ciò che hai descritto. Se la descrizione mostra l'attuatore (44) solo su un telescopio da osservatorio con anello superiore, una rivendicazione a «qualsiasi strumento ottico» è più larga di ciò che hai insegnato. Rischia di non avere supporto (F-IV, 6.1) e di non essere sufficientemente descritta (art. 83 CBE; F-IV, 4.22).

Rimandi alla descrizione o ai disegni. Salvo il caso in cui sia davvero indispensabile, la rivendicazione non rimanda alla descrizione o ai disegni per definire le caratteristiche tecniche: espressioni come «come descritto nella descrizione» o «come illustrato nella figura 1» sono da evitare (regola 43(6) CBE). Il testo della rivendicazione deve bastare da solo.

Come le rivendicazioni incontrano l'anteriorità

Un'invenzione è nuova se non fa parte dello stato della tecnica, cioè di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito (art. 54, paragrafi 1 e 2, CBE; art. 46 del Codice italiano). Ha attività inventiva se, per la persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 56 CBE; art. 48 del Codice).

Si legge così, in modo semplice. Prendi un documento anteriore e confronta, caratteristica per caratteristica, con la rivendicazione 1:

  • se il documento contiene tutte le caratteristiche, tra cui l'asse decentrato, la novità manca;
  • se contiene tutto tranne l'asse decentrato, la novità c'è. Resta da vedere se l'asse decentrato, con il problema che risolve, sarebbe stato ovvio per un esperto.

Le Linee guida usano per questo un metodo in tre passi: individuare l'anteriorità più vicina, formulare il problema tecnico oggettivo, valutare se la soluzione sarebbe stata ovvia (G-VII, 5). Qui la rivendicazione 2 e le altre dipendenti diventano utili: se la 1 non regge, la distanza del 10%-30% o l'arco di 20-60 gradi possono fare la differenza.

Nessuna rivendicazione, per quanto ben scritta, garantisce da sola una concessione. L'esito dipende da che cosa esiste già e da come l'ufficio lo valuta.

In pratica

Questo capitolo è un'informazione generale, non una consulenza legale: una domanda vera va riletta da un mandatario o consulente in brevetti. Nell'app questo è il passo Strategia.

Fonti

  1. Art. 83 CBE, Disclosure of the invention: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a83.html (letto il 2026-10-05)
  2. Art. 82 CBE, Unity of invention: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a82.html (letto il 2026-10-05)
  3. Art. 54 CBE, Novelty: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a54.html (letto il 2026-10-05)
  4. Art. 56 CBE, Inventive step: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a56.html (letto il 2026-10-05)
  5. Regola 43 CBE, Form and content of claims: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r43.html (letto il 2026-10-05)
  6. Regola 44 CBE, Unity of invention: https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r44.html (letto il 2026-10-05)
  7. Indice, edizione: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc (letto il 2026-10-05)
  8. F-IV, 2.2 Two-part form: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_2_2.html (letto il 2026-10-05)
  9. F-IV, 2.3 Two-part form unsuitable: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_2_3.html (letto il 2026-10-05)
  10. F-IV, 3.1 Categories: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_3_1.html (letto il 2026-10-05)
  11. F-IV, 4.1 Clarity: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_1.html (letto il 2026-10-05)
  12. F-IV, 4.6 Relative terms: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_6.html (letto il 2026-10-05)
  13. F-IV, 4.10 Result to be achieved: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_10.html (letto il 2026-10-05)
  14. F-IV, 4.18 Reference signs: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_18.html (letto il 2026-10-05)
  15. F-IV, 4.22 Broad claims: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_22.html (letto il 2026-10-05)
  16. F-IV, 5 Conciseness, number of claims: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_5.html (letto il 2026-10-05)
  17. F-IV, 6.1 Support in description: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_6_1.html (letto il 2026-10-05)
  18. G-VII, 5 Problem-solution approach: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_5.html (letto il 2026-10-05)
  19. D.Lgs. 30/2005, art. 46 (Novità), Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art46 (letto il 2026-10-05)
  20. D.Lgs. 30/2005, art. 48 (Attività inventiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art48 (letto il 2026-10-05)
  21. D.M. 13 gennaio 2010, n. 33, art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto): https://www.certifico.com/component/attachments/download/33912 (copia consolidata; ufficiale: https://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/09/010G0044/ORIGINAL (letto il 2026-10-05)